Il decreto sui controlli al Terzo settore è legge.
Centri di servizio per il volontariato e reti associative potranno svolgere controlli ordinari sui propri aderenti. Il testo definisce modalità, responsabilità e limiti del nuovo sistema di vigilanza
Il testo è stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2025 e definisce “forme, contenuti, termini e modalità per la vigilanza, il controllo e il monitoraggio sugli enti del Terzo settore”. Il decreto del 7 agosto 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali aggiunge un importante pezzo in più al sistema disegnato dalla riforma del Terzo settore, investendo, oltre gli uffici Runts, anche gli enti stessi – nello specifico i centri di servizio per il volontariato e le reti associative – della responsabilità di svolgere il controllo sui propri aderenti. Il testo è frutto di un articolato percorso di confronto tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Conferenza Stato-Regioni, CSVnet e Forum Terzo Settore.
I controlli previsti dal decreto sono finalizzati ad accertare:
La sussistenza dei requisiti per rimanere iscritti nel Runts;
Il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
L’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione nel Runts.
È importante specificare che i CSV e le Ran potranno svolgere – se accreditati – solo i controlli ordinari agli enti del Terzo settore, e quindi la revisione triennale programmata. I controlli straordinari (svolti con accertamenti a campione o per esigenze di approfondimento emerse dagli esiti dei controlli ordinari) possono essere svolti solo dagli Uffici del Runts.
Il primo triennio decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo all’iscrizione: entro il 31 marzo ciascun “ente responsabile” (Uffici Runts, CSV e Ran autorizzate) dovrà caricare sul Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il programma triennale con l’elenco degli enti sottoposti al controllo.
Per gli enti con entrate uguali o inferiori a 60mila euro l’anno, le operazioni di controllo saranno semplificate.
Chi potrà effettuare i controlli
Il decreto prevede anche una serie di accortezze per proteggere il delicato rapporto di fiducia tra i centri di servizio per il volontariato e le reti associative nazionali con i propri enti aderenti. I soggetti autorizzati, quindi, individuano una serie di “soggetti incaricati” che provvederanno alla concreta operazione di controllo e che potranno essere dipendenti, collaboratori o professionisti dei soggetti autorizzati (CSV e Ran), a condizione che non si trovino nella condizione prevista dall’art. 2399 del Codice Civile e quindi che non abbiano un rapporto specifico con l’ente da controllare (ad esempio, un rapporto di consulenza o di prestazione d’opera retribuita).
I soggetti incaricati, inoltre, saranno presenti in un elenco costantemente aggiornato e pubblico, dovranno avere comprovata esperienza in materia, e saranno debitamente formati e aggiornati. La responsabilità per l’attività di controllo rimane comunque sempre in carico ai soggetti responsabili.
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