LE NUOVE LINEE GUIDA SULLA RACCOLTA FONDI

Quali caratteristiche deve avere una raccolta fondi?

 

Il decreto utilizza una accezione ampia, ricomprendendovi la sollecitazione di erogazioni liberali, il pagamento di un corrispettivo a fronte della cessione da parte dell’ETS di beni o servizi di modico valore ma anche contratti di sponsorizzazione e cause related marketing (CRM).

Tutte le azioni di raccolta fondi devono essere accomunate dalle seguenti caratteristiche:

1) deve essere esplicitata al donatore la causa della raccolta fondi («Nella raccolta fondi il soggetto erogatore è messo a conoscenza dal beneficiario che i fondi pervenuti saranno destinati ad uno scopo ben individuato. L’ETS in questa fase evidenzia le finalità della raccolta al fine di portare a conoscenza dell’erogante se detti fondi sono diretti alle attività di interesse generale dell’ente o sono mirati a specifici progetti. Elementi, questi, che invece non sono generalmente rinvenibili nello svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice»);

2) deve essere destinata a finanziare attività di interesse generale e non attività diverse da quelle di interesse generale;

3) le spese dell’evento non possono essere superiori o prossime ai ricavi, salvo che non si verifichino fatti che possano compromettere la buona riuscita dell’iniziativa, non individuabili a priori. In questo caso nella relazione illustrativa dell’evento sarà necessario illustrare le motivazioni per le quali si è verificata questa condizione;

4) l’attività può essere continuativa; (attenzione non è ancora chiaro quando è considerata occasionale e quando continuativa) 

5) l’attività è soggetta a rendicontazione;

e rispettare i seguenti principi:

1) trasparenza, e cioè offrire informazioni sul legale rappresentante, a chi chiedere informazioni sulla raccolta fondi, per quale causa è la raccolta fondi...ecc

2) verità, l’ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere, applicandosi le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole di cui all’articolo 2, com 1, lettera b) della Legge 145/2007 che riguardano però solo la pubblicità commerciale

3) correttezza, viene quindi richiesto all’ETS di comportarsi con lealtà ed onestà sia nei confronti del donatore che nei confronti del beneficiario della donazione, Gli ETS non devono porre in essere comportamenti discriminatori nei confronti di destinatari, collaboratori, volontari e donatori. In ossequio ai principi fondamentali di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Carta Costituzionale non sono ammesse discriminazioni in base al genere, alla razza, all’ideologia e al credo religioso. 

 

Quali tipologie di iniziative e quali regimi fiscali?

 

Sotto il profilo fiscale le raccolte fondi potranno concretizzarsi in:

a) introiti non soggetti mai a tassazione (salvo che per gli ETS enti commerciali) in quanto consistenti in erogazioni liberali la cui sollecitazione non è soggetta ad alcuna limitazione temporale;

b) ricavi da eventi di raccolta fondi con cessione di beni o servizi di modico valore ai sovventori, fiscalmente irrilevanti se occasionali;

c) ricavi da rapporti corrispettivi nell’ambito di una raccolta fondi non occasionale che assumono rilevanza fiscale fatte salve le specifiche agevolazioni – applicabili dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di acquisizione dell’autorizzazione della Commissione europea rispetto ai nuovi regimi fiscali introdotti dal CTS - dirette a organizzazioni di volontariato (ex art. 84 CTS) e associazioni di promozione sociale (ex art. 85 CTS), per le quali non si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario e sia svolta senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato.

 

Quali strumenti si possono utilizzare?

 

1) direct mail, ossia qualsiasi tipo di comunicazione diffuso per via postale, tra cui lettere personalizzate, materiali promozionali (per esempio dépliant, brochure, flyer-volantino), questionari, messaggi non indirizzati o non personalizzati, consegnati nelle portinerie o inseriti nelle cassette postali;

2) telemarketing, ossia la raccolta di donazioni attraverso il telefono che può svolgersi con modalità inbound, cioè ricevendo le chiamate presso l’organizzazione o presso l’eventuale call center che opera per conto della stessa, normalmente a seguito dell’invio da parte dell’organizzazione di materiali informativi e promozionali all’utenza, o con modalità outbound, consiste nell’effettuazione di telefonate da parte dell’organizzazione

o del call center a donatori, soci, simpatizzanti i cui nominativi sono presenti nella banca dati dell’organizzazione, a tutti coloro che comunque abbiano fornito consenso al trattamento dei propri dati personali nel qual caso è essenziale rendere visibile il numero telefonico del chiamante e comunicare con chiarezza le generalità dell’operatore e dell’ente;

3) face – to – face, una tecnica di raccolta fondi per acquisire donatori regolari ovvero persone che hanno deciso di donare tramite domiciliazione bancaria/postale o carta di credito attraverso il contatto diretto tra operatore (dialogatore) e potenziale donatore;

4) la direct response television (DRTV), una pubblicità televisiva (spot) che, nel rispetto dei citati principi di trasparenza, verità e correttezza, sollecita il pubblico televisivo a rispondere direttamente all’appello dell’ETS, di solito chiamando un numero di telefono o visitando un sito Web, mediante la sottoscrizione di donazioni ricorrenti a valere su domiciliazione bancaria/postale o carta di credito;

5) il salvadanaio. Le linee guida raccomandano l’adozione delle seguenti prassi nel relativo utilizzo:

a) predisporre l’elenco dei luoghi di esposizione dei salvadanai;

b) predisporre un calendario della raccolta;

c) sigillare con cura i contenitori salvadanai attribuendo ad essi un numero progressivo e riportando gli estremi dell’ETS che effettua la raccolta, e la finalità;

d) aprire i contenitori in una data stabilita e redigere contestualmente il verbale di versamento in cassa del contenuto;

6) lasciti testamentari. Sul tema le linee guida si limitano ad evidenziare l’opportunità di predisporre informative sulle modalità con le quali è possibile disporre lasciti testamentari, la differenza tra patrimonio disponibile e quote di legittima, la facoltà di modificare sempre le proprie disposizioni testamentarie, la possibilità di vincolare il lascito alla realizzazione di un dato progetto, rappresentando però, in tale ultimo caso la necessità di indicare nel testamento la possibilità di impieghi alternativi nei limiti delle attività di interesse generale svolte dall’ETS, qualora il progetto non fosse più realizzabile dopo il decesso del disponente. Si ricorda che l’articolo 82 del Codice del terzo settore prevede che non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore - comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società – quando utilizzati per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Tale agevolazione è operativa per le organizzazioni che sono iscritte nei previgenti registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale o nell’anagrafe delle ONLUS dal 1/1/2018 ed è operativa per gli Enti iscritti nel RUNTS a partire dal 23/11/2021;

7) i numeri solidali, per il cui utilizzo si rinvia al codice di autoregolamentazione adottato dall’AGCOM;

8) la raccolta fondi attraverso donazioni on line, sia ricorrendo al sito internet istituzionale dell’ETS che a pagine di donazione su piattaforme esterne all’ETS (crowdfunding, personal fundraising), promozione della raccolta sui motori di ricerca e sui social media.

9) il merchandising, ossia la cessione di beni di modico valore (gadget o altri prodotti, anche alimentari, talvolta donati dalle aziende come forma di sostegno alle attività di interesse generale dell’ETS) contraddistinti dal marchio dell’ETS apposto sul bene e/o caratterizzante il contesto delle attività di promozione della vendita. La volontà espressa dall’acquirente di sostenere le attività di interesse generale dell’ETS attraverso l’acquisto del merchandising caratterizza questa particolare forma di transazione rispetto una normale compravendita di beni.

L’attività di vendita del merchandising avviene solitamente (ma non esclusivamente) attraverso il coinvolgimento di volontari e sostenitori in contesti pubblici: è questa una forma di coinvolgimento e partecipazione al sostegno delle attività di interesse generale particolarmente gratificante per chi partecipa attivamente a tali attività e apprezzata dal pubblico.

Per la vendita di merchandising in forma continuativa vi possono essere, per esempio:

a) la gestione di siti per la vendita in forma elettronica (on line shopping);

b) l’organizzazione di punti vendita fisici organizzati all’interno delle sedi dell’ETS o in altri spazi fisici in uso all’ETS o a terzi (c.d. cornershop e charity shop).

Anche questa forma di sostegno alle attività di interesse generale deve essere improntata al rispetto dei criteri generali di trasparenza, verità e correttezza;

10) eventi per raccogliere fondi organizzati direttamente dall’ETS o realizzati da un soggetto terzo, sia esso una agenzia o un ente che opera in piena autonomia per cui l’ETS risulta solo il beneficiario del contributo, fatta salva la necessità di gestire aspetti come la comunicazione del marchio e del nome dell’ente.

Nel caso in cui l’evento sia organizzato da terzi, sarà cura dell’ETS valutare la compatibilità tra l’attività svolta dal terzo e la mission dell’ETS e redigere per iscritto le condizioni del rapporto tra i due soggetti.

 

 

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