L’impresa sociale non è una forma civilistica a sé stante ma è una “qualifica”. È cioè una modalità specifica del “fare impresa”. Possono pertanto acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati sia associazioni, fondazioni, comitati che società, sia di capitali che di persone, con l’eccezione delle società con un unico socio persona fisica.
Come noto, nel codice civile non si definisce l’impresa quanto l’imprenditore come colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Pertanto, l’esercizio dell’impresa sociale qualifica pienamente il soggetto come “imprenditore”, anche se, è bene ribadirlo, senza scopo di lucro soggettivo.
La qualifica di impresa sociale può essere assunta dalle organizzazioni che:
esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale;
perseguano finalità civiche e solidaristiche, non abbiano scopo di lucro e pertanto limitino la quota di utili che è possibile redistribuire;
adottino modalità di gestione responsabili e trasparenti;
favoriscano il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.
Il codice del Terzo settore identifica una specifica sezione del registro unico nazionale del Terzo settore dedicata alle imprese sociali. All’interno della stessa sezione sono incluse le cooperative sociali che quindi si qualificano, in automatico e per volontà del legislatore, come imprese sociali.
Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:
- le società costituite da un unico socio persona fisica: tali soggetti non possono nemmeno controllare direttamente o indirettamente le imprese sociali, né esprimerne il presidente;
- le amministrazioni pubbliche. La definizione è intesa in senso ampio, che include, tra l’altro: le aziende dello Stato a ordinamento autonomo; i consorzi e associazioni di Regioni, Province, Comuni e comunità montane; le università; gli istituti autonomi case popolari; le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni; le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale;
- gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati.
Nelle imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari non può essere superiore a quello dei lavoratori e le loro attività possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori retribuiti previsti dalle disposizioni vigenti. Il fatto che i volontari debbano essere minoritari, rende di fatto incompatibile la qualifica di impresa sociale con le organizzazioni di volontariato, nelle quali i volontari invece devono essere prevalenti.
Il codice del Terzo settore provvede al riordino della disciplina sull’impresa sociale, di cui viene data definizione nella legge di delega.
Tra le novità:
- cooperative sociali e loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale;
- la nozione di interesse generale sostituisce quella di “utilità sociale” con l’aggiunta di nuove possibili attività;
- introdotte delle eccezioni al divieto di ripartizione degli utili;
- inserite nuove norme sulla trasparenza e sulle scritture contabili;
- previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività;
introdotte importanti agevolazioni fiscali per i finanziatori di nuove imprese sociali;
- prevista la completa defiscalizzazione degli utili destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio;
In sostanza, un’impresa sociale deve assumere gli obblighi di trasparenza cui sono tenute le imprese. Le imprese sociali sono sempre tenute alla redazione e pubblicizzazione del bilancio sociale, indipendentemente dalla loro dimensione economica e forma giuridica. È inoltre prevista per tutte le imprese sociali un’attività ispettiva simile alla revisione cui sono sottoposte le cooperative, svolta dal Ministero del Lavoro.
E' possibile visionare la normativa completa al seguente link
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: artt. 11, 40, 46, 71
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