La riforma del terzo settore Legge 117 del 2017 in un solo testo regola tutte le tipologie di organizzazioni, associazioni, imprese sociali, cooperative denominate “Enti del Terzo settore (Ets)”. Nasce, così, una definizione comune per soggetti diversi dalle aziende perchè questi Enti sono "non profit" cioè l'avanzo di gestione non può essere distribuito tra i soci ma riutilizzato per continuare le attività dell'Ente stesso.
Le Organizzazioni di volontariato denominate Odv sono Enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, che svolgono attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi e non necessariamente svantaggiati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Tutti gli Ets possono avvalersi di volontari, ma Odv e Aps e cioè Associazioni di promozione sociale sono gli enti che se ne devono avvalere in modo prevalente per lo svolgimento delle loro attività. La principale differenza tra Odv e Aps è che la prima non può svolgere attività né esclusivamente né prevalentemente a favore dei propri associati. Una Odv deve essere costituita da un numero minimo di 7 persone fisiche o di 3 Odv.
Le Odv, come tutti gli Ets, devono svolgere attività di interesse generale in modo esclusivo o prevalente.
Possono poi svolgere:
attività diverse, in modo secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
attività di raccolta fondi in generale;
attività di raccolta fondi speciali svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità di mercato: vendita (senza intermediari) di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fine di sovvenzione; cessioni di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a patto che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione; somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
gestione del proprio patrimonio, mobiliare e immobiliare.
Le Odv devono svolgere le proprie attività di interesse generale avvalendosi principalmente di volontari, i quali non possono essere in nessun caso retribuiti, possono avvalersi di lavoratori dipendenti, autonomi o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Per tutti gli Ets la normativa vigente individua esattamente una serie di attività qualificate come “non commerciali”. Riguardo specificamente le organizzazioni di volontariato a queste attività già qualificate dal legislatore come “non commerciali” si sommano altre attività che, nel caso in cui siano svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, non sono considerate commerciali:
vendita di beni acquistati da terzi a titolo gratuito, curandone direttamente l’attività;
cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione;
somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.
Le Odv possono svolgere attività commerciale, ovviamente dotandosi di partita Iva. Qualora però svolgano attività di interesse generale con modalità commerciale, essa sarà considerata attività diversa e quindi soggetta ai relativi limiti.
Le Odv che svolgono attività commerciale possono optare per un regime forfettario agevolato ai fini del pagamento delle imposte oltre che per la tenuta delle scritture contabili. Solo per le Odv la detraibilità delle erogazioni effettuate dalle persone fisiche è pari al 35% della somma erogata. Per quanto riguarda le deduzioni, le persone fisiche possono dedurre le erogazioni fino al 10% del reddito complessivo dichiarato, così come gli enti e le aziende.
Per la normativa completa è disponibile il link
Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”: art. 4, 17, 18, 32-34, 46, 56, 61-66, 67,68, 72, 73, 74, 78, 83, 84, 86, 89, 101
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